Dalle Entrate le istruzioni per l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione introdotta dalla L. n. 145/18 e le modalità di compilazione del modello F24
Istituito il codice tributo “7065” per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati introdotto dall’art. 1, comma 73, della Legge n. 145/2018. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12/E del 20 febbraio scorso. Il comma 75 del citato art. 1 stabilisce che il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Le disposizioni applicative del beneficio sono state fissate con decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 dicembre 2021, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. In particolare, l’art. 6, comma 2, del provvedimento prevede che per fruire del credito d’imposta il modello F24 debba essere presentato a decorrere dalla data indicata nella comunicazione all’impresa del riconoscimento dello stesso credito da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Sarà quest’ultimo a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione e l’importo del credito concesso, oltre a eventuali variazioni e revoche. L’Erario, poi, procederà con l’elaborazione e le verifiche dei modelli F24 presentati dai contribuenti. Ciascun beneficiario – si legge ancora nella risoluzione – può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito delle Entrate. Specificate, infine, dall’Amministrazione finanziaria le modalità di compilazione del modello di pagamento F24 e l’esposizione del nuovo codice tributo.
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