Nella circolare n.3 della Fondazione Studi, la sintesi della disciplina ex art. 17 D.Lgs. n. 241/97 e le novità della Legge n. 213/23
A partire dal 1° luglio 2024 si applicheranno le nuove regole in materia di compensazione dei crediti fiscali di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97 introdotte dall’ultima Manovra (art.1, commi da 94 a 98, L. n. 213/2023). Per le compensazioni dei crediti contributivi e assicurativi la decorrenza sarà invece fissata dai provvedimenti adottati d’intesa da Entrate, Inps e Inail. Sono alcune delle novità in materia che trovano spazio nella circolare n. 3/2024 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Gli effetti della Legge n.213/2023 sulle compensazioni erariali e contributive”. Nel documento, oltre alla sintesi della disciplina in oggetto, anche i cambiamenti alla luce della Legge n. 213/2023, vale a dire la modifica delle procedure da utilizzare per la trasmissione delle deleghe di pagamento che contengono crediti in compensazione; il cambio, per i crediti Inps e Inail, dei tempi di decorrenza per l’utilizzo in compensazione; l’inibizione della compensazione nel caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti di riscossione per importi superiori a 100mila euro. Condivise le finalità della norma, che mira a contrastare l’evasione fiscale e le frodi di natura tributaria; tuttavia, “le misure restrittive – si legge nella premessa – rischiano di ricadere sulla totalità dei contribuenti, introducendo maggiori oneri e burocrazia anche per quelli virtuosi”.
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