Nella circolare n. 35 le indicazioni per l’accesso all'anticipo pensionistico alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2024
Dopo la Manovra 2024, la proroga al 31 dicembre 2024 dell'APE sociale con relativo innalzamento del requisito anagrafico a 63 anni e 5 mesi per l’accesso al beneficio entra nella prassi dell'Inps. Misura – va ricordato – cui possono accedere anche i lavoratori che svolgono mansioni gravose. Le disposizioni introdotte dalla Manovra 2024 si applicano anche a coloro “che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nel 2024”. L’Inps, con la circolare n. 35 del 20 febbraio scorso condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recepisce le disposizioni in materia di APE sociale contenute nella legge di Bilancio 2024 fornendo istruzioni operative e chiarimenti in materia. A seguito delle modifiche introdotte, i soggetti che acquisiscono quest’anno i requisiti di accesso all’anticipo pensionistico decadono dall’indennità nel caso in cui svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo e lavoro autonomo occasionale “da cui derivino redditi superiori al limite di 5mila euro lordi annui”. Introdotto, inoltre, un nuovo regime di incumulabilità con i reddtii da lavoro per coloro il cui accesso all'anticipo è certificato nel 2024, ai sensi dell'art.1, comma 137, della Legge di Bilancio 2024. Confermato, invece, il regime di incumulabilità previsto dall’articolo 1, comma 183, L. n. 232/2016, per coloro che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio negli anni precedenti. L’Istituto ricorda che le disposizioni sulla misura (art. 1, comma 136, Manovra 2024) continuano ad applicarsi, come accennato, fino al 31 dicembre 2024 e in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi, “ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della L. n. 232/2016”. Tra questi rientrano i lavoratori dipendenti che svolgono mansioni gravose e i caregivers che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità. I percettori della misura, inoltre, sono tenuti a comunicare all’Istituto la “ripresa dell’attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento”. Trascorsi tali termini, “con il recupero dell’indebito, sarà devoluta la corresponsione degli interessi legali”. In ogni caso, l’Istituto provvederà ad effettuare i relativi controlli anche attraverso la fornitura dei dati reddituali rilevati da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’Ente di Previdenza ricorda poi che i soggetti interessati al beneficio potranno presentare istanza di riconoscimento delle condizioni di accesso entro il 31 marzo, il 15 luglio e il 30 novembre 2024. L’Inps dovrà comunicare l’esito dell’istruttoria rispettivamente entro il 30 giugno; il 15 ottobre e il 31 dicembre 2024. La prestazione, precisa l’Istituto, “decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero”. Per tutti i soggetti interessati, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.
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