Soggette a un'imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali le somme che i clienti versano a titolo di liberalità ai lavoratori di strutture ricettive, bar e ristoranti
Pronto il codice tributo “1838” per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 1, commi da 58 a 62, L. n. 197/2022). Lo comunica l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 11/E dello scorso 6 febbraio. L’articolo 1 citato prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti di cui all’articolo 5 della L. n. 287/1991, le somme che i clienti versano ai lavoratori “a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, alle condizioni indicate”. Per consentire, dunque, ai soggetti interessati il versamento o la compensazione tramite modello F24 dell’imposta sostitutiva applicata in sede di dichiarazione – si legge nella risoluzione – viene istituito il seguente codice tributo: “1838” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione – Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. Specificate poi dalle Entrate anche le modalità di compilazione del modello F24.
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