Dall’Inps modalità e tempistiche per trasmettere le comunicazioni su fringe benefit e stock option erogati nel 2023
I datori di lavoro dovranno inviare all’Inps, entro e non oltre il 21 febbraio, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2023 al personale cessato dal servizio. La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica. Lo comunica l’Inps nel messaggio n. 32 del 4 gennaio scorso in cui fornisce le istruzioni in merito alle modalità e alle tempistiche che i datori di lavoro devono rispettare per trasmettere all’Istituto tali dati in relazione ai quali l’Inps è tenuto a svolgere le attività di sostituto d'imposta. In particolare – si legge nel documento di prassi – i flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche previste non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno; tuttavia, saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2024, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’Istituto ricorda che l’art. 51, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (TUIR) stabilisce il cosiddetto principio di onnicomprensività che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve alcune eccezioni. Sono quindi ricompresi i fringe benefit e le stock option che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione. Per il solo anno d’imposta 2023, inoltre, l’art. 40 del D.L. n. 48/2023, in deroga all’ art. 51, comma 3 del TUIR, ha innalzato da 258,23 a 3.000 euro il limite di esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi prestati ai soli lavoratori con figli che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR. Per tali compensi, vale il principio di cassa allargato, per cui, se erogati entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui si riferiscono, gli stessi rientrano nell’anno d’imposta precedente. Per l’invio dei dati, infine, dovrà essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all’area tematica”.
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