In GU il D.Lgs. n. 221/23, attuativo della delega fiscale, che reca disposizioni in materia di adempimento collaborativo
Dal prossimo 18 gennaio sarà ufficialmente operativo il nuovo regime di cooperative compliance. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio scorso il D.Lgs. n. 221/2023, di attuazione della riforma fiscale, recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Una delle novità più rilevanti del provvedimento legislativo composto di 3 articoli riguarda il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale del contribuente (c.d. tax control framework), indicato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 128/2015. Requisito fondante, tra l'altro, per accedere al regime di adempimento collaborativo. In particolare, il rischio fiscale dovrà essere certificato anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli Avvocati o dei dottori Commercialisti ed esperti contabili. Nel dettaglio, tali professionisti, per rilasciare la citata certificazione, possono avvalersi dei Consulenti del Lavoro per le materie di loro competenza. Novità anche sul fronte sanzioni amministrative. Queste non si applicano al contribuente che aderisce al regime e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali – ossia prima del decorso delle relative scadenze – comunica all’Agenzia delle Entrate i propri rischi fiscali in modo tempestivo ed esauriente. Se la condotta dello stesso contribuente, inoltre, è riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e non possono comunque essere applicate in misura superiore al minimo edittale. Tra gli altri, il provvedimento rimodula le soglie di accesso al regime, riservato ai contribuenti che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiore a 750 milioni di euro dal 2024, 500 milioni di euro dal 2026 e 100 milioni di euro dal 2028. Nel decreto legislativo, inoltre, si specifica che i contribuenti che intendono aderire al regime possono inoltrare la domanda per via telematica utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, la quale verifica la sussistenza dei requisiti per l’ingresso. Viene chiarito, infine, che i soggetti che presenteranno istanza di adesione al regime prima dell’entrata in vigore del provvedimento (o sono stati già ammessi) non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
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