I datori di lavoro che hanno chiesto CIGO/FIS/Fondi di Solidarietà, in scadenza a dicembre, hanno già ricevuto una PEC per la scadenza di invio dei flussi UNICIG41. Accolta la richiesta del CNO
Rilasciato, nella piattaforma OMNIA IS, il nuovo servizio di alert aziendale, finalizzato ad avvisare tempestivamente – tramite PEC – i datori di lavoro e gli intermediari che hanno presentato domanda di CIGO, FIS o Fondo di solidarietà bilaterale, dell’approssimarsi dei termini decadenziali per i flussi Uniemens e Unicig41. Lo rendo noto l’Inps con il messaggio n. 4496 dello scorso 15 dicembre, accogliendo la richiesta presentata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. L'Istituto nel messaggio specifica che i flussi dovranno contenere rispettivamente i dati per conguagliare le integrazione salariali anticipate ai lavoratori e inviare i dati necessari all’Istituto per il pagamento diretto delle prestazioni. Il servizio in oggetto, dopo una prima fase di sperimentazione avviata nel mese di dicembre 2023 relativamente alle prestazioni a pagamento diretto, entrerà a pieno regime nel 2024. Ad oggi, infatti, i datori di lavoro destinatari di autorizzazioni in scadenza tra il 1° dicembre 2023 e il 31 dicembre 2023, riferite a domande di CIGO/FIS/Fondi di Solidarietà, hanno già ricevuto una PEC, che li ha informati della predetta scadenza per l’invio dei flussi UNICIG41. Nel messaggio, inoltre, si ricorda che, ai sensi dell’art. 7, del D.Lgs. n. 148/2015, il predetto conguaglio deve essere effettuato – a pena di decadenza – entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Inoltre, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’Inps tutti i dati necessari entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. L’Istituto, infine, con successivo messaggio comunicherà la data a partire dalla quale il servizio sarà esteso anche alle prestazioni di integrazione salariale di CIGO/FIS/Fondi di solidarietà con pagamento a conguaglio.