Proroga decisa con un emendamento al Decreto Anticipi. Per la nuova scadenza non sono previsti i consueti 5 giorni di flessibilità
Ci sarà tempo fino a lunedì 18 dicembre per effettuare il pagamento, senza sanzioni né interessi di mora, delle prime due rate della rottamazione-quater delle cartelle, in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre, alla luce di un emendamento al D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi), approvato lo scorso 14 dicembre in via definitiva dal Parlamento. Lo ha reso noto l’Agenzia Entrate-Riscossione, con un comunicato stampa diffuso il 14 dicembre, nel quale ha specificato che per la stessa scadenza del 18 dicembre non sono previsti i 5 giorni di flessibilità. Per i versamenti andranno utilizzati i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, disponibili anche in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. L’Ente di Riscossione ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo. È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l'internet banking, in uffici postali, tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l'App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dove l’accesso è consentito esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Sportello territoriale” oppure tramite il contact center al numero 060101. Riepilogate nel comunicato, infine, le caratteristiche della stessa definizione agevolata che consente ai contribuenti di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio; mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
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