Nella circolare n. 32/23 il punto sul funzionamento delle nuove soglie massime di ricavi o compensi alla luce delle modifiche della Manovra 2023
Dall’Agenzia delle Entrate un focus a tutto tondo sul regime forfettario (legge n. 190/2014), e in particolare sulle condizioni di accesso, permanenza e cessazione dallo stesso regime, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023 che, ai fini dell’applicazione del regime in esame, ha previsto l’innalzamento della soglia massima dei ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente da 65.000 euro a 85.000 euro. Ma anche l’introduzione di una speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfettario, consistente nel superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno. Con la circolare n. 32 del 5 dicembre scorso e il relativo comunicato stampa, l’Amministrazione finanziaria fa il punto sul funzionamento delle citate soglie, illustrando le modifiche introdotte dalla Manovra 2023 al regime sostitutivo con aliquota fissa del 15% riservato alle persone fisiche titolari di partita Iva che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. Nel documento di prassi, si sottolinea che i soggetti che dal 1° gennaio 2023 hanno percepito ricavi o compensi per un importo superiore a 85.000 euro, ma comunque inferiore a 100.000 euro, permangono all’interno del regime forfettario nell'anno in corso per uscirne in quello successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario. Da ciò discende il diritto alla rettifica dell’Iva non detratta riguardante beni e servizi non ancora ceduti (art. 19-bis, decreto Iva), da esporre nella dichiarazione Iva relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie. In linea con quanto già chiarito con la circolare n. 9/E/2019, l’Agenzia precisa che il superamento nel corso del 2022 del precedente limite di 65.000 euro, ma non anche del nuovo limite di 85.000 euro, consente l’ingresso nel regime già a partire dal 2023 a e la permanenza nel regime agevolato a chi già lo applicava nel 2022. Il superamento del limite di 100.000 euro – chiarisce ancora l’Erario – comporta l’immediata cessazione del regime forfettario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, la possibilità di rettificare l’imposta non detratta in costanza di regime forfettario nella dichiarazione Iva relativa all’anno del superamento. Ciò che rileva ai fini del superamento di tale limite, nel dettaglio, è l’incasso dei ricavi o compensi percepiti e non l’emissione della relativa fattura. Quest’ultima, se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’Iva a debito. Laddove, invece, l’incasso avvenga in un momento successivo all’emissione della fattura, in linea generale, gli obblighi ai fini Iva sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo della stessa operazione e in aggiunta dovrà essere integrata la fattura alla quale l’incasso si riferisce, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta. Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza Iva prima del suddetto incasso. In chiusura del documento di prassi, le risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore e incentrati, tra gli altri, su fatturazione dell’operazione che comporta il superamento del limite di 100.000 euro, effetti sulle annualità successive, acquisti in reverse-charge in costanza di regime forfettario, requisiti per l’accesso al regime forfettario e decadenza da precedenti opzioni.
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