Destinatarie del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio le imprese presenti nell’elenco trasmesso dal Ministero dei Trasporti
Istituito il codice tributo “7055” per l’utilizzo, esclusivamente in compensazione, del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada ai sensi del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Nella risoluzione n. 64/E l’Agenzia delle Entrate specifica che, come riportato nel decreto del 7 agosto 2023, n. 195, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmetterà all’Agenzia l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. Ciascun beneficiario potrà visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet delle Entrate. Nel documento di prassi si precisa, inoltre, che l’Amministrazione finanziaria si occuperà di verificare che i contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
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