Le istruzioni delle Entrate sull’invio delle informazioni tramite servizio web all’interno della Piattaforma cessione crediti
Dal prossimo 1° dicembre gli ultimi cessionari titolari dei crediti d’imposta non utilizzabili derivanti dal Superbonus o da altri bonus edilizi (art. 121, D.L. n. 34/2020) potranno inviare le comunicazioni tramite apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Per i crediti “tracciabili”, nella comunicazione andranno indicati il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili; una o più rate annuali dei suddetti crediti. Per i crediti “non tracciabili” si dovranno elencare gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura. Le novità in merito giungono dalla stessa Amministrazione Finanziaria, con il provvedimento n. 410221 del 23 novembre scorso, nel quale si specifica che le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le stesse comunicazioni. Lo stesso giorno, inoltre, l’Erario ha fornito un chiarimento ad una Faq di un contribuente relativa all’invio della comunicazione dei crediti derivanti da bonus edilizi sottoposti a sequestro, alla luce delle nuove disposizioni del D.L. n. 104/2023: tali crediti – si legge – non dovranno essere oggetto di comunicazione in quanto il sequestro viene già reso noto dall’Autorità giudiziaria all’Agenzia stessa che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione. Diversamente, andranno comunicati i crediti già oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.
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