Nella circolare 2/23 la ricognizione sul lavoro subordinato autonomo nel settore del professionismo e del dilettantismo
Con la circolare n. 2/2023, pubblicata lo scorso 25 ottobre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce i primi chiarimenti sulla riforma del lavoro sportivo e in particolare sul decreto correttivo entrato in vigore a inizio settembre (D.Lgs. n. 120/2023). Il documento di prassi fa il punto sul lavoro subordinato autonomo nel settore del professionismo e dedica maggiore attenzione al lavoro sportivo nel dilettantismo dove vengono chiariti i requisiti in presenza dei quali si presume il rapporto di lavoro autonomo sotto forma di co.co.co.. Diversamente da quanto avviene nel professionismo, nell'area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando la durata delle prestazioni non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo. L’Ispettorato prosegue chiarendo come l’onere delle comunicazioni obbligatorie (in scadenza entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro) sia liberamente espletabile sia attraverso i tradizionali canali Unilav sia attraverso il RAS ( Registro Nazionale per le Attività Sportive). Dopo aver tratteggiato il quadro sanzionatorio, l’Ispettorato ricorda che il RAS non è ancora pienamente operativo in quanto non è stato ancora pubblicato il decreto attuativo di concerto fra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Dipartimento dello Sport. Secondo la lettura di INL, fino all’apparizione del decreto la modalità più corretta per adempiere alle comunicazioni obbligatorie sarà il tradizionale canale Unilav. Per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023 (4 settembre 2023), l’Ispettorato individua il termine di invio delle comunicazioni entro il 30 ottobre 2023. La tempestiva nota di chiarimento apparsa nella stessa giornata del 26 ottobre, tutelando il legittimo affidamento degli operatori del mercato del lavoro, ha fatto salve tutte le comunicazioni già inviate attraverso il RAS prima della stessa data del 26 ottobre, rispetto alle quali non è dovuto un ulteriore adempimento di comunicazione obbligatoria. L’INL ricorda poi come nel caso delle co.co.co. nell’ambito sportivo dilettantistico la tenuta del libro unico del lavoro potrà essere adempiuta anche attraverso apposita sezione del RAS. Anche su questa specifica materia si attende un decreto attuativo da parte dei due ministeri competenti che dovrà apparire entro il 31 dicembre 2023. L'iscrizione dei collaboratori nel LUL (Libro Unico Lavoro) potrà avvenire in un'unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro entro 30 giorni dalla fine di ogni anno di riferimento. I compensi dovuti potranno essere comunque erogati anche anticipatamente. Ferme restando possibili ulteriori proroghe, l’Ispettorato ricorda che gli adempimenti e i versamenti contributivi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co. sopra citate, per il periodo di paga da luglio a settembre 2023, potranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 31 ottobre. Riassunte infine la disciplina applicabile per le prestazioni sportive dei volontari, nonché la disciplina dell’apprendistato nel lavoro sportivo e le misure di sicurezza sul lavoro nel settore.
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