Tasso d’interesse per le rateazioni dei debiti pari al 10,50% e misura delle sanzioni civili al 10%
Dallo scorso 20 settembre, il tasso d’interesse dovuto per le rateazioni dei debiti dei premi assicurativi e accessori è pari al 10,50%, mentre quello per la determinazione delle sanzioni civili è al 10%. A comunicarlo è l’Inail con la circolare n. 42/2023 in cui si illustrano gli effetti della recente decisione della Banca centrale europea di portare al 4,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. L’Istituto ha precisato che i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 20 settembre 2023 sono determinati applicando il nuovo tasso di interesse. Nessuna variazione invece per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza e contenuti nell’Allegato 2 al documento di prassi. Con riferimento alle sanzioni civili, inoltre, si precisa che il tasso del 10% si applica in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero oppure per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo. Ai fini della riduzione della sanzione civile nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica un tasso di interesse del 5% sulle operazioni di rifinanziamento, che sale al 7% in caso di evasione.
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