Dall’Inps le indicazioni su durata, caratteristiche e regolamentazione del trattamento, alla luce dell’art. 42 del D.L. n. 75/2023
Le imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità, alla luce di quanto disposto dall’art. 42 del D.L. n. 75/2023, possono accedere ad un ulteriore periodo di CIGS fruibile fino la fine dell'anno. Come ricordato dall’Inps nel messaggio n. 2948 dell’11 agosto scorso, la normativa prevede che, al fine di gestire situazioni di particolare difficoltà connesse alla complessità dei programmi di riorganizzazione già avviati dalle imprese citate, queste possano beneficiare di un trattamento straordinario di integrazione salariale che si collochi in continuità con i precedenti periodi di cassa integrazione già autorizzati e che abbia una durata massima di 40 settimane, fruibili entro e non oltre il 31 dicembre. Al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda, ma i datori di lavoro sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’art. 5 del D.Lgs n. 148/2015. Tale contribuzione – ha precisato l’Istituto – deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”). L'Istituto ricorda che il datore di lavoro è tenuto a effettuare il conguaglio delle prestazioni erogate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Il termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia UniEmens generi un saldo a credito del datore di lavoro. Per quanto riguarda modalità e termini di trasmissione dei flussi Uniemens-Cig, l'Inps informa che la procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al nuovo codice evento “148”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata. Illustrate, infine, nel messaggio le modalità di esposizione del conguaglio delle prestazioni anticipate e del contributo addizionale, mediante il nuovo codice causale “L141” avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS D.Lgs. n. 75/2023 art. 42”.
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