Su donnamoderna.com, l'esperto della Fondazione Studi, Antonello Orlando, fa il punto sul ricorso allo smart working nel settore pubblico e privato
Cambiamenti in vista per lo smart working. Il prossimo 30 giugno, infatti, scadrà il diritto al lavoro agile previsto per i lavoratori fragili, sia dipendenti pubblici che privati, e per i genitori con figli sotto i 14 anni, impiegati nel settore privato. Dal 1° luglio, infatti, si tornerà alla disciplina ordinaria per cui il ricorso al lavoro da remoto sarà possibile solo tramite accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente, come disposto dal Protocollo firmato dalle parti sociali il 7 dicembre 2021. Se i privati in smart working potranno fruire di orari flessibili garantendo la loro prestazione lavorativa, “per la Pubblica amministrazione c’è già stato un massiccio ritorno al lavoro in presenza quale normale forma del rapporto di lavoro subordinato”, ha spiegato l’esperto della Fondazione Studi, Antonello Orlando, su donnamoderna.com. Nell’articolo pubblicato il 26 maggio scorso, l’esperto ha ricordato come per i servizi nei confronti dell’utenza, il Protocollo rimandi ad una “personalizzazione dello smart working in ogni comparto dell’Amministrazione, attraverso specifici accordi in sede di rinnovo del Contratto collettivo nazionale, in ogni funzione del pubblico impiego”. Per quanto riguarda il diritto alla disconnessione, nel settore privato questo è un generico diritto da concordare, mentre nel pubblico sono state identificate tre fasce: operabilità, contattabilità e inoperabilità, che vanno dal tempo di lavoro pieno a quello di totale disconnessione. “Il problema – ha sottolineato Orlando – è che rischiano di produrre confusione nella loro attuazione pratica, specie considerando lo stesso diritto dei pubblici dipendenti a ‘disconnettersi’, come nel caso del lavoro privato”. L’esperto, infine, ha menzionato le criticità nella gestione del lavoro agile dall’estero, ricordando l’impatto che questo può avere sulla fiscalità dei lavoratori e sugli aspetti contributivi e assicurativi e, “quindi, per le coperture in caso di infortuni e ai fini pensionistici”, ha concluso.
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